perdite di capitale e versamenti di singolo socio in conto aumento capitale


Not. Cristiano Casalini, 18.09.2001

Nel caso in cui per ripianare le perdite - e volendo seguire l'ordine classico di utilizzazione delle poste (quale anche esposto nel "massimario" degli orientamenti dei Tribunali del Triveneto) - si debbano utilizzare versamenti soci in conto aumento capitale prima dell'utilizzo della riserva legale e dell'azzeramento del capitale, può il socio che ha effettuato il versamento in conto aumento capitale obiettare che esso è stato fatto da lui solo e con una specifica destinazione e, quindi, obiettare che tale versamento può essere utilizzato (essendo disponibile a tramutarlo in versamento a fondo perduto a copertura residue perdite) solo dopo che il sacrificio economico dell'operazione è stato sopportato da tutti gli altri soci e, quindi, solo dopo che siano state utilizzate tutte le riserve, compresa la legale, e azzerato il capitale?

Ora, posto che nel caso entrambi i soci sono disponibili ad operare anche con sacrificio non proporzionalequale strada seguire?:

 A) utilizzo di riserva straordinaria e fiscale, versamento soci in c/aumento capitale (ordine "classico"). Con un maggior "beneficio" per i terzi (non si utilizza la riserva legale e non si azzera il capitale) a scapito del socio che ha effettuato il versamento "targato"

B) utilizzo di riserva straordinaria e fiscale, riserva legale, versamento soci in c/aumento capitale.

C) utilizzo di riserva straordinaria e fiscale, riserva legale, capitale, versamento soci in c/aumento capitale. Con una minor tutela dei terzi (azzero tutte le riserve ed il capitale) ma minor sacrificio da parte del socio che ha effettuato il versamento.

 

Not. Maurizio Citrolo, 05.09.2201

Il versamento in conto aumento capitale sociale deve essere utilizzato, di regola, a liberazione dell'aumento di capitale deliberato dopo la riduzione o l'azzeramento per perdite del capitale preesistente.

Peraltro, sussistendo il consenso del socio che ha effettuato il versamento, il medesimo può essere trattato alla stregua di un versamento a fondo perduto ed essere utilizzato, come qualsiasi altra riserva, a copertura delle perdite, senza incidere sul capitale nè sulla riserva legale.

Nel secondo caso la deliberazione è di competenza dell'assemblea ordinaria in quanto non viene modificato lo statuto, e gli amministratori dovranno dare notizia della copertura della perdita nella relazione sul bilancio dell'esercizio nel quale la perdita è stata eliminata con il versamento del socio.

Più ampiamente puoi vedere Nobili e Spolidoro, in Trattato Utet delle Società per azioni, vol. 6, pag. 293 sgg.

 

 

 

Not. Alessandro Torroni, 18.09.2001

 

Secondo l'opinione prevalente (Portale, Colombo, Maffei Alberti), il versamento effettuato da un solo socio va a formare una riserva personalizzata o targata, che viene erosa dalle perdite solamente dopo tutte le riserve di spettanza comune.