perdite
di capitale e versamenti di singolo socio in conto aumento capitale
Not. Cristiano Casalini, 18.09.2001
Nel caso in cui per ripianare le perdite - e volendo
seguire l'ordine classico di utilizzazione delle poste (quale anche esposto nel
"massimario" degli orientamenti dei Tribunali del Triveneto) - si debbano utilizzare
versamenti soci in conto aumento capitale prima dell'utilizzo della riserva
legale e dell'azzeramento del capitale, può il socio che ha effettuato il
versamento in conto aumento capitale obiettare che esso è stato fatto da lui
solo e con una specifica destinazione e, quindi, obiettare che tale versamento
può essere utilizzato (essendo disponibile a tramutarlo in versamento a fondo perduto a
copertura residue perdite) solo dopo che il sacrificio economico
dell'operazione è stato sopportato da tutti gli altri soci e, quindi, solo dopo
che siano state utilizzate tutte le riserve, compresa la legale, e azzerato il
capitale?
Ora, posto che nel caso entrambi i soci sono
disponibili ad operare anche con sacrificio non proporzionalequale strada
seguire?:
A) utilizzo di riserva straordinaria e
fiscale, versamento soci in c/aumento capitale (ordine
"classico"). Con un maggior "beneficio" per i terzi (non
si utilizza la riserva legale e non si azzera il capitale) a scapito del socio
che ha effettuato il versamento "targato"
B) utilizzo di riserva straordinaria e fiscale, riserva legale, versamento soci in c/aumento capitale.
C) utilizzo di riserva straordinaria e fiscale,
riserva legale, capitale, versamento soci in c/aumento capitale. Con una minor tutela dei
terzi (azzero tutte le riserve ed il capitale) ma minor sacrificio da parte del
socio che ha effettuato il versamento.
Il versamento in conto aumento capitale sociale deve
essere utilizzato, di regola, a liberazione dell'aumento di capitale deliberato
dopo la riduzione o l'azzeramento per perdite del capitale preesistente.
Peraltro, sussistendo il consenso del socio che ha
effettuato il versamento, il medesimo può essere trattato alla stregua di un
versamento a fondo perduto ed essere utilizzato, come qualsiasi altra riserva,
a copertura delle perdite, senza incidere sul capitale nè sulla riserva legale.
Nel secondo caso la deliberazione è di competenza
dell'assemblea ordinaria in quanto non viene modificato lo statuto, e gli
amministratori dovranno dare notizia della copertura della perdita nella
relazione sul bilancio dell'esercizio nel quale la perdita è stata eliminata con
il versamento del socio.
Più ampiamente puoi vedere Nobili e Spolidoro, in Trattato Utet delle Società per azioni, vol. 6, pag. 293 sgg.
Not. Alessandro Torroni, 18.09.2001
Secondo l'opinione
prevalente (Portale, Colombo, Maffei Alberti), il versamento effettuato da un
solo socio va a formare una riserva personalizzata o targata, che viene erosa
dalle perdite solamente dopo tutte le riserve di spettanza comune.